Legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività nonché in materia
di processo civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2009 - Supplemento ordinario n. 95
.................................................................................................................
Capo I
INNOVAZIONE
Art. 1.
(Banda larga)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h),
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, individua un programma di
interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per
facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica
pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei
servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese.
Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il
Governo procede secondo finalità di riequilibrio
socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo
individua e sottopone al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le
risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo
finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro
per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva
la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del
Mezzogiorno.
2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al
comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante
modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell'ambito dei criteri
di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata
come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni
tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo
di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei
princìpi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul
fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle
aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello
spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda
e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine
prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi
di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni
civili e militari dello Stato, favorendo altresì la
liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di
comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello
sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2
anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di
programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo
economico, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, si
avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto
degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
5. All'articolo 2 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la
profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a
quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta
previo accordo con l'ente proprietario della strada».
6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo
è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto
dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo
V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni».
7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni
condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al
passaggio dei cavi in fibra ottica.
Capo II
SEMPLIFICAZIONI
Art. 2.
(Società di consulenza finanziaria)
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
«Art. 18-ter. - (Società di consulenza
finanziaria). - 1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva
di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la
possibilità per le società costituite in forma di
società per azioni o società a responsabilità
limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la
consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro
o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da
parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza.
3.
Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, è
istituita una sezione dedicata alle società di consulenza
finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del
medesimo articolo».
Art. 3.
(Chiarezza dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima
dell'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1.
Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o
abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi
espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni
legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari
emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in
forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il
testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento
o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse
intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di
chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali
per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate
o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si
provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i
medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis
adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune
evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei
ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che
gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino,
mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati
esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni
contenute nei corrispondenti codici e testi unici».
Art. 4.
(Semplificazione della legislazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 è sostituito
dai seguenti:
«14. Entro ventiquattro mesi
dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è
delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative statali,
pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate
con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile
la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la
loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano
comunque obsolete;
c) identificazione delle
disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d)
identificazione delle disposizioni
indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione
delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per
materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa;
g) identificazione delle
disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti
sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle
disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi
per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di
entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso
un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del
maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le
disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi
di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi,
sono abrogate.
14-quater. Il Governo è
altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma
14-ter, uno o più decreti legislativi recanti
l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma
14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra
quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14,
anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il
comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Rimangono in vigore:
a) le
disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel
codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel
codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di
attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe
la denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli
organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale,
nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della
giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di
bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che
costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e
quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati
internazionali;
e) le disposizioni in materia
previdenziale e assistenziale»;
d) dopo il
comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto
degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere
emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;
e) al comma 19, le parole: «una Commissione
parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la
"Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito
denominata "Commissione"»;
f) il comma 21 è sostituito dal seguente:
«21. La Commissione:
a) esprime il
parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater,
15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma
14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c)
esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
g) il comma 22 è
sostituito dal seguente:
«22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in
tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il
testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni,
alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di
trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione
cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini
previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».
2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9,
sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente
legge, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati
internazionali relative al periodo 1861-1948.
Art. 5.
(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici
compilativi).
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di
Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle
disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che
sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono
prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete».
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). - 1. Il
Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori
omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a)
puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente,
da successive disposizioni;
c) coordinamento formale
del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione
delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano
comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato
deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun
testo unico è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2º, del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di
avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non
superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di
bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non
è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi
dell'articolo 16, primo comma, numero 3º, del citato testo unico
di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente
articolo».
Art. 6.
(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari
esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i
procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria,
di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei princìpi
di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi
ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e
della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della
razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di
opportune procedure di verifica e controllo delle attività
svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al
presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e
delle risorse umane.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) il
comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15
dicembre 2006, n. 307;
c) l'articolo 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e)
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 2000, n. 120.
Art. 7.
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole:
«di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di
imparzialità»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto»
sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto
della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi
pubblici tutelati e della particolare complessità del
procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni
per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I
termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le autorità di garanzia e di vigilanza
disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini
di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6.
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio
del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
7.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per
una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per
l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di
silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del
procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, può essere proposto anche senza necessità di
diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza.
È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio
del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9.
La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale»;
c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le
pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del presente
articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
cinque anni»;
d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal
seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2,
comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini
per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di
valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per
l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta
inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per
ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b),
del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del
termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al
comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica
dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai
termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n.
241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o
autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini
stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale
che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e
introdotto dal presente articolo.
Art. 8.
(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e
valutazioni tecniche)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata
dall'articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, primo periodo, la
parola: «quarantacinque» è sostituita dalla
seguente: «venti»;
2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento
della richiesta»;
3) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza
che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui
al presente comma»;
4) al comma 4, le parole: «il
termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono
sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1
possono essere interrotti»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con
mezzi telematici»;
6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni»;
b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole:
«Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la
Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte
le seguenti: «nonché presso l'amministrazione
resistente».
Art. 9.
(Conferenza di servizi e silenzio assenso)
1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e può svolgersi per via
telematica».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli
articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano
senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di
voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in
cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in
conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o
indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata,
anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della
convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni
preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di
agevolazione».
3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole:
«all'immigrazione,» sono inserite le seguenti:
«all'asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo
20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le
parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza».
4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio
attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di
impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi
di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono
l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o
comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività
può essere iniziata dalla data della presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente».
5. Al
comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole:
«dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,»
sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data
della presentazione della dichiarazione,».
6. Al comma 5
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli
atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio
assenso previste dall'articolo 20».
7. Dall'attuazione
delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10.
(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di
competenza delle regioni e degli enti locali)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata
dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. L'accesso ai documenti
amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico
interesse, costituisce principio generale dell'attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza»;
b)
all'articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Le disposizioni della presente
legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, alle società con totale o prevalente capitale
pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.
Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25,
commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis
si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti
gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la
partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un
responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di
assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa,
nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti
la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso,
salva la possibilità di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in
cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le
regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti
amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie
inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis
e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione».
Art. 11.
(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle
farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché
disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti)
1. Ferme restando le competenze regionali, il
Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte
valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli
piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al
servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna
farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina
generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della
popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto
di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli
piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle
principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando
analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di
prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d)
consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani
regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed
esami specialistici presso le strutture pubbliche e private
convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento
delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e)
prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al
presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il
limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il
medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti
locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte
delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di
ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo
1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione
dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115
del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di
situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione
delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma,
ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di
cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti,
documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni
statistiche e informazioni che siano o debbano essere già
nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici
comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso
quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i
dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura
comporti alcuna penalizzazione.
Art. 12.
(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi
integrativi e correttivi in materia ambientale)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla
stessa legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli
altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo
trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi
dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione
esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso
inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1
devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le
caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce
da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non
degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle
caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono
essere compatibili con il sito di destinazione.
Art. 13.
(Cooperazione allo sviluppo internazionale)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalità semplificate di svolgimento delle procedure
amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31
gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle
criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in
conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1,
del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di
contabilità generale dello Stato;
c) i
presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e
giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle
procedure negoziate.
3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi
di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è
emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di
cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo
articolo 5.
4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1,
lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno
sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione
dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare
l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia
presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime.
È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi
terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di
permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a
causa della crisi economica.
5. Lo schema del decreto di cui
al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del
parere è stabilito in trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto
può essere comunque emanato.
6. Oltre alla dotazione
finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le
sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della
Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per
la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per
conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma
sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla
Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli
Stati membri.
7. Per la realizzazione delle attività di
cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale,
scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele, di
cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a
decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a
decorrere dal 2009.
8. All'onere derivante dall'attuazione
della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000 a
decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
9. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali
comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)
1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate
nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale
per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite
le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da
parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse
pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi
oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e
sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro
assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite
dal decreto di cui al periodo precedente.
Art. 15.
(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)
1. All'articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
le parole: «di cui all'articolo 100» sono aggiunte le
seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o
l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura
stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».
2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
«3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono
soggette ad alcun termine di decadenza».
Art. 16.
(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel
settore postale)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole:
«espletamento del servizio universale» sono aggiunte le
seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la
continuità della fornitura di tale servizio anche in
considerazione della funzione di coesione economica, sociale e
territoriale che esso riveste».
2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete
postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni
elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di
avviamento postale,».
3. All'articolo 2, comma 2,
lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
le parole: «del servizio universale» sono sostituite
dalle seguenti: «dei servizi postali».
4.
All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di
ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in
considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del
servizio e della relativa rete postale,».
5. La rubrica
dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».
6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
«1. Relativamente al servizio universale, compresa
l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio
universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12,
comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la
gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai
casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle
norme di qualità del servizio, comprese le procedure per
determinare l'attribuzione della responsabilità qualora sia
coinvolto più di un operatore. È fissato anche il
termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la
comunicazione del loro esito all'utente».
7. Dopo il
comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è
inserito il seguente:
«1-bis. Le procedure per
la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure
conciliative in sede locale nonché le procedure
extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai
princìpi comunitari in materia».
8. All'articolo
14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale»
sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione
generale».
Art. 17.
(Misure di semplificazione delle procedure relative ai
piccoli appalti pubblici)
1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi
economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche
da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º
luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36,
comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo
periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
Art. 18.
(Progetti di eccellenza per il rilancio della
competitività turistica italiana)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
comma 1228 è sostituito dal seguente:
«1228. Per le finalità di sviluppo del settore
del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore
produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione
di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema
turistico nazionale, nonché il recupero della sua
competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del
Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di
intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento
delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo
precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del turismo provvede a
cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma
attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente
interessate».
Art. 19.
(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)
1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi
2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more
dell'approvazione del nuovo regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del
turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle
riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto
di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. In caso di parità di voti, quello del presidente
vale doppio.
3. La ripartizione dei nove seggi fra le
amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con
decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i
componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Fino all'insediamento del
nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale
di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono
svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme
vigenti.
Capo III
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 20.
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello
Stato)
1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e
tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei
servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le
procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno
2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n.
124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il comma 3 dell'articolo
8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche
agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali
ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a
euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si
provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del
comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 21.
(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di
assenza e di maggiore presenza del personale)
1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet
le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di
posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei
dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di
rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di
maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale.
2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
«c) obbligo, per la singola amministrazione o
società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto
incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico
medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza,
dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di
conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza
del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e
alla misura del compenso attribuito».
3. Il termine di
cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 22.
(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di
gestione delle risorse umane)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Misure in materia di
organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento
delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli
enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio
dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di
concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure
in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle
dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di
cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla
temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i
conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle
dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i
conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del
personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli
organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i
processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente
articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti
dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di
personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico
dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286».
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:
«di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti:
«di contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa»;
b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono
sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o
dell'attività informatica nonché a supporto
dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
Art. 23.
(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche
amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per
l'erogazione dei servizi al pubblico)
1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel
proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore
tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o
all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi
di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza
con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso
e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli
utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la
diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.
2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei
siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e
comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
3. L'elaborazione e la diffusione
delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei
dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le
regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di
buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le
amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º
gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con
cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme
idonee:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato
«indicatore di tempestività dei pagamenti»;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di
erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario
precedente.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al
comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei
tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare,
alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e
all'importo dei pagamenti.
Art. 24.
(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e
della Scuola superiore della pubblica amministrazione)
1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel
campo della formazione dei pubblici dipendenti, della
riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua
produttività, del miglioramento delle prestazioni delle
pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati
ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei
costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione
delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad
adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di
riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione,
fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le
regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile,
la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine
di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola
superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e
riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza,
efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un
sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della
reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica
amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di
cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle
competenze degli stessi ai sensi della lettera a);
c)
raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica,
operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in
relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle
competenze.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle
attività previste dal presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste
dalla legislazione vigente.
Art. 25.
(Trasformazione in fondazione del Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)
1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999,
n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume
la denominazione di «Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle
arti del XXI secolo» svolgendo i compiti già propri del
Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la
promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI
Architettura». Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni
e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione,
che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul
conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere
d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della
Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di
dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via
Guido Reni - via Masaccio e le raccolte individuati con decreto
ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le
attività culturali, possono partecipare in qualità di
soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto
costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la
Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci
fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali
contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di
gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello
statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z)
del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4
dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: «, compreso
il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee», intendendosi soppresso anche il corrispondente
ufficio di cui al medesimo comma 4.
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le
attività culturali al fondo di gestione della Fondazione
è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di
funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l'anno
2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a
decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11,
della legge 12 luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni.
Art. 26.
(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato
in attività socialmente utili attraverso società
partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)
1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del
personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria
attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è
trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali,
senza corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto
di Italia Lavoro S.p.A. è ridotto del valore contabile
corrispondente alla partecipazione trasferita.
2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono
effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi
atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da
qualsivoglia tributo, comunque denominato.
Art. 27.
(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante
delega in materia di riordino degli enti di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n.
165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di
ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le
parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti:
«e dei regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilità, e del personale» ed il secondo periodo
è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca esercita il controllo sui
regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui
regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione»;
c) la lettera c)
è sostituita dalla seguente:
«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in
sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione
integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti
non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I
predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli
scientifici»;
d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro
componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri,
uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e
delle finanze».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165,
qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti
legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165
del 2007.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma
138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui
all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.
1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi
612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora
entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino
degli stessi enti, tenendo conto dei princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Art. 28.
(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa
italiana)
1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del
Servizio sanitario nazionale o con altri enti, l'associazione
italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la
prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel
settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la
gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma
366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle
medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce
Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle
convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 29.
(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)
1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15,
il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al
funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e
consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela
dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni
superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni
caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre
unità previsionali di base del bilancio del medesimo
Ministero».
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1º agosto 1991,
n. 266,» sono inserite le seguenti: «degli uffici
all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,».
Art. 30.
(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi
pubblici)
1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che
erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la
previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria
di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse
giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale
della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla
richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a
meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto
inadempiente.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le autorità amministrative che svolgono la
propria attività nelle materie contemplate dal codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre
1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia
garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi
pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime
autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno
schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da
recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta
giorni dalla data della sua adozione.
Art. 31.
(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n.
3)
1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: «La
Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta
cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena
autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero
dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella
soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di
carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e
regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle
amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di
altre Autorità amministrative indipendenti, svolge
attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di
carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di
collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni
pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite,
nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni,
attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che
stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo
Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad
essa affidati».
2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Lo
statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate
al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di
ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo
economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle
Autorità amministrative indipendenti».
3.
Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere
il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa
quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo
con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il
richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla
pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai
commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti
informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati,
ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di
facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il
CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al
medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e,
nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore
diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di
cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse
finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al
progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. È
fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 33.
(Delega al Governo per la modifica del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare
il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo
l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali
attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che
non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi
risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da
utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il
finanziamento di progetti di innovazione;
c)
individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi
derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di
introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da
assegnare alle amministrazioni inadempienti;
d)
prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo
17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del
centro di competenza;
e) modificare la normativa in
materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso
da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle
imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle
applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle
pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità
digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e
organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni
inadempienti;
g) individuare modalità di
verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui
all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di
monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico,
nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni
adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative
attività istruttorie;
h) disporre
l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui
all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi
sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di
modularità ed intersettorialità;
i)
introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di
progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione
dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali;
l)
indicare modalità di predisposizione di progetti di
investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione
della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica
valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
m)
prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti
informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di
qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i
concessionari di pubblici servizi;
n) prevedere la
pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
o)
equiparare alle pubbliche amministrazioni le società
interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale
pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile,
nelle forme informatiche e con le modalità telematiche,
consolidando inoltre i procedimenti informatici già
implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;
q)
introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la
sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture
delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema
pubblico di connettività.
2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 34.
(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche
amministrazioni e utenti)
1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni
regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini
residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla
trasmissione di documentazione ufficiale»;
b)
all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i
seguenti:
«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le
amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti
sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un
indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le
amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che
renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di
lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni
pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare
il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali
processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a
distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle
pratiche».
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme
speciali.
3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 35.
(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un
regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di
garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica
certificata con analoghi sistemi internazionali.
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi
sistemi internazionali»;
b) al comma 6:
1) la parola: «unicamente» è soppressa;
2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del
2005,» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di
posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità
del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con
analoghi sistemi internazionali,».
Art. 36.
(VOIP e Sistema pubblico di connettività)
1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo
78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede
alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per
i servizi «Voce tramite protocollo internet»
(VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo
83 del medesimo codice.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto
«Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data
di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando
le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di
connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di
accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività
disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di
economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale
atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le
citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di
progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la
piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle
anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la
tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e
a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza
dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione del programma
di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente
destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della
società dell'informazione, e non ancora programmate.
5.
All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente
codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile
tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente,
aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati
preposti all'esercizio di attività amministrative».
Art. 37.
(Carta nazionale dei servizi).
1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale
dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono
essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità
elettronica».
2. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, al
primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto
richiedente non sia in possesso della carta d'identità
elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il
soggetto richiedente non risulta titolare di una carta
d'identità elettronica» sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.
3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo
periodo è soppresso.
Art. 38.
(Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è
sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e
tempi di lavoro). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni
volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del
Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una
quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al
fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi
comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di
aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende
ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che
prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai
lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part
time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore,
orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi
diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti
che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di
flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della
prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento
delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo
parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra
enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e
servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei
lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi
o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite
o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono
prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei
piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.
2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono
lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con
priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a
dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di
affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non
autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave
infermità.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire
con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata
per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano
ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi
professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla
presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della
collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari
requisiti professionali.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle
politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari
opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi di cui al presente
articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare
a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per
ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali.
In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti
pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua
una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura
non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di
promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza
alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche
attraverso reti territoriali».
2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono abrogati.
Art. 39.
(Riallocazione di fondi)
1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al
cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di
connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless),
e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati
dalle università.
2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei
settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, definisce un programma di
incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis,
dando priorità a progetti in grado di contribuire al
miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi
offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente
comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili,
assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese» con decreto dei Ministri delle attività
produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno
2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi
dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma
quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere
riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo
stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle
finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie
per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.
4. All'articolo
27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole:
«può inoltre promuovere e finanziare progetti»
sono inserite le seguenti: «, anche di carattere
internazionale,».
Art. 40.
(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio
energetico)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere
e), m), p) e r), della
Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono,
anche attraverso il coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare,
nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del
mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono
adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo
comma, della Costituzione»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione
normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «12 dicembre
2006,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle
attività già disciplinate da legge speciale che ne
individua anche l'autorità amministrativa competente,»;
c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la
semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione,».
2. All'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali»
è sostituita dalla seguente: «centrali».
Art. 41.
(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita
la seguente:
«a-bis) il personale non
dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al
citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del
1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico
nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106,
nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel
medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda,
posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva
F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime
procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti
delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia
retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo
ruolo;»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: «Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro
47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla
dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella
C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».
Capo IV
GIUSTIZIA
Art. 42.
(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)
1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai
seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio
calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione
dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico
sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui
rigetti il reclamo, condanna alle spese»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei
giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali
procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri
predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle
pensioni in servizio presso la sezione».
2. All'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte
può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi
che presentano una questione di diritto già decisa in senso
difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su
quelli che presentano una questione di massima di particolare
importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale,
ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle
sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la
decisione del giudizio».
Art. 43.
(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura
dello Stato)
1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto»
è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola:
«due» è sostituita dalla seguente:
«tre».
2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità
di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede
all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello
Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato».
3. È istituito presso l'Avvocatura
generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da
incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei
proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione
delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato
generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato.
4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato
il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura
dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi
derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita
dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al
Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze
spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi
dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo
14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui
al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il
funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso
attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme
deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a
criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in
servizio.
Art. 44.
(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del
processo amministrativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo
avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato,
al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le
norme del codice di procedura civile in quanto espressione di
princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle
tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed
effettività della tutela, anche al fine di garantire la
ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a
procedure informatiche e telematiche, nonché la
razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle
funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e
l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione
dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche
mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con
l'ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente
riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni
esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;
4)
prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee
a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti
speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli
previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il
dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini
processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva
notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti
atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio
che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con
gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la
data di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare
e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei
relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini
giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali
amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano
l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela
cautelare, anche generalizzando quella ante causam,
nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice
amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze
del Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere
trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di
fissazione di udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio è notificato e depositato,
unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la
trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla
legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza
cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela
interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda
cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere
revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di
un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le
disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di
primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni,
l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande,
prove ed eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1
abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi
incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e
dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle
disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto
legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i
decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il
Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo,
intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero
2º, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può
utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo,
magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e
rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello
Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito
e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal
Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le
correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie
od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi
princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli
originari decreti.
5. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono
aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per
incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per
il miglior funzionamento del processo amministrativo».
Art. 45.
(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)
1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «lire cinque
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila
euro»;
b) al secondo comma, le parole: «lire trenta
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila
euro»;
c) al terzo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente numero:
«3-bis) per le cause relative agli interessi o
accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali».
2. L'articolo 38 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (Incompetenza).
- L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per
territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di
risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per
territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del
giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite
aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la
competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è
riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio
nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre
l'udienza di cui all'articolo 183.
Le questioni di cui ai
commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base
a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario
dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
sommarie informazioni».
3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente:
«Se una stessa causa è
proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in
qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con
ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal
ruolo»;
b) al secondo comma, primo periodo, la
parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente:
«ordinanza»;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero dal deposito del ricorso».
4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del
codice di procedura civile, la parola: «sentenza»,
ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
«ordinanza».
5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono
sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la
parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente:
«impugnato»;
b) al terzo comma, le parole: «della sentenza»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza».
6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la
parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita
dalla seguente: «ordinanza»;
b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi».
7. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma
è sostituito dal seguente:
«Il giudice, con
l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione,
provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha
proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».
8. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 250 a euro 500».
9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore,
in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente
designato»;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con
firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia»;
c) dopo il terzo periodo
è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti
è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si
costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in
via telematica».
10. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura
civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale
proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo
maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 92».
11. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile,
le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente
indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti:
«o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente indicate nella motivazione,».
12.
All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può
altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente determinata».
13. All'articolo 101 del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se ritiene di
porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio,
il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di
nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a
quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria
di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
14. L'articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
«Art. 115. - (Disponibilità
delle prove). - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o
dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente
contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a
fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza».
15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura
civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».
16. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo
comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito
può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante
per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su
istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del
soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante
comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o
più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in
siti internet da lui designati».
17. Al secondo
comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4)
è sostituito dal seguente:
«4) la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione».
18. All'articolo 137 del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un
documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di
posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la
notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto
cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il
documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto,
l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato
dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero
consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia
dell'atto notificato, su supporto informatico non
riscrivibile»;
b) al terzo comma, la parola:
«terzo» è sostituita dalla seguente:
«quarto».
19. All'articolo 153 del codice
di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa
ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere
rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294,
secondo e terzo comma».
Art. 46.
(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)
1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di
procedura civile, le parole: «di cui all'articolo 167»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e
167».
2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della
procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine
perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per
la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e
gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin
dal momento della prima notificazione».
3. L'articolo
184-bis del codice di procedura civile è abrogato.
4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice
istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma,
o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i
quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve
comparire».
5. Il terzo comma dell'articolo 195 del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti
costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa
all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il
giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere
al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine,
anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve
depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e
una sintetica valutazione sulle stesse».
6. All'articolo
249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli
351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di
procedura penale».
7. All'articolo 255, primo comma, del
codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza
giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del
testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a
una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000
euro».
8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo
8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 è
aggiunto il seguente:
«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il
giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della
causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la
deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le
risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che
la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di
testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia
notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione
compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con
risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli
cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma
autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza,
che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla
cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della
facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di
compilare il modello di testimonianza, indicando le complete
generalità e i motivi di astensione.
Quando il
testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine
stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di
cui all'articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha
ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa
può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal
testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la
prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al
secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le
dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia
chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice
delegato».
9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente:
«Il collegio pronuncia
ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative
all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché
quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non
definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i
provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;
b)
al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza»
sono soppresse.
10. All'articolo 285 del codice di procedura
civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse
e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti:
«, ai sensi dell'articolo 170,».
11. L'articolo 296 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). -
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano
giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il
processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi,
fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».
12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«tre mesi».
13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto
comma è sostituito dal seguente:
«Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il
processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo
è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero
è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di
notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo
292».
14. All'articolo 305 del codice di procedura
civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi».
15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del secondo
comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al terzo comma, secondo periodo, la parola:
«sei» è sostituita dalla seguente:
«tre»;
c) il quarto comma è
sostituito dal seguente:
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza
del collegio».
16. All'articolo 310, secondo comma, del
codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano
la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le
pronunce che regolano la competenza».
17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«decorsi sei mesi».
18. All'articolo 345, terzo
comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole:
«nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti:
«e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la
parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o
produrli».
19. All'articolo 353 del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Rimessione al primo giudice per ragioni di
giurisdizione»;
b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto
comma è abrogato.
21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile,
le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«tre mesi».
22. All'articolo 442 del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero
3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo,
né quelle di cui al capo primo di questo titolo».
23. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'attore
è residente all'estero la competenza è del tribunale,
in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore
aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero,
quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui
circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».
24. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura
civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi
e contabili.
Art. 47.
(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di
procedura civile)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:
«Art. 360-bis. - (Inammissibilità del
ricorso). - Il ricorso è inammissibile:
1) quando il
provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non
offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa
alla violazione dei princìpi regolatori del giusto
processo»;
b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal
seguente:
«Il primo presidente, tranne quando ricorrono
le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad
apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la
pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo
comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli
atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione
alle sezioni semplici»;
c) l'articolo 380-bis
è sostituito dal seguente:
«Art. 380-bis.
- (Procedimento per la decisione sull'inammissibilità
del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). - Il
relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo
periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi
dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in
cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni
che possono giustificare la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti
giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la
relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli
avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il
primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque
giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se
il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore
nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo,
quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375,
primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione
con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il
ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il
secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi
previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte
rinvia la causa alla pubblica udienza»;
d) l'articolo 366-bis è abrogato;
e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale
e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza
dei motivi previsti dall'articolo 360»;
2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal
seguente:
«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale
ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».
2. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
«Art. 67-bis. - (Criteri per la composizione
della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura
civile). - 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo
376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di
regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».
Art. 48.
(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di
procedura civile)
1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice
di procedura civile, dopo l'articolo 540 è aggiunto il
seguente:
«Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). -
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o
successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi
degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare
le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi,
provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono
pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi
sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara
l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le
operazioni di vendita».
Art. 49.
(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)
1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile,
dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:
«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare
infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il
giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna
costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per
ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato
pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo
comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile».
2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo
periodo è soppresso.
3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi
terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi
del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene
confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è
stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi
dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la
cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche
sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo
630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai
sensi dell'articolo 618».
4. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma
è sostituito dal seguente:
«L'estinzione opera di
diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del
giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al
verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del
cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza».
Art. 50.
(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)
1. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
«La condanna alle spese è immediatamente
esecutiva».
2. All'articolo 669-octies del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al
sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle
spese del procedimento cautelare»;
b) al
settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite
dalle seguenti: «sesto comma».
Art. 51.
(Procedimento sommario di cognizione)
1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
«Capo III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione
delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, la domanda può essere proposta con
ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma
dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1),
2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo
comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il
fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del
tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la
trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con
decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine
per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci
giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno
trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della
comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e
prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della
domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i
documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le
conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono
rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un
terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione
nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal
cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della
nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del
terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del
quarto comma.
Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se
ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate
nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede
sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte
dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con
ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183.
In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando
la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione
non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non
provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il
giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione
all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto delle domande.
L'ordinanza
è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il
giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi
degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa
ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli
effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è
appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti
quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione,
ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del
procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente
del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad
uno dei componenti del collegio».
Art. 52.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368)
1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di
seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano
essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di
quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata
l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo
di strumenti informatici».
2. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 81-bis. - (Calendario del processo). -
Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le
parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della
complessità della causa, fissa il calendario del processo con
l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che
verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere
prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi
sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima
della scadenza dei termini».
3. Dopo l'articolo 103
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
è inserito il seguente:
«Art. 103-bis. -
(Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta
è resa su di un modulo conforme al modello approvato con
decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le
istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al
modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che
ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione
del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice
procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete
generalità del testimone, dell'indicazione della sua
residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito
telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone
ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di
cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla
facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202
del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione
obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui
all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione
di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei
quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere
risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve
altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto
della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza
lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale
o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle
sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente
dall'imposta di bollo e da ogni diritto».
4. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Se la parte senza giusto motivo non fa
chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche
d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di
avere interesse all'audizione».
5. Il primo comma
dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
«La
motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma,
numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi».
6.
All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei
giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore
della prestazione dedotta in giudizio».
7. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 186-bis. - (Trattazione delle opposizioni in
materia esecutiva). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618,
secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da
quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta
opposizione».
Art. 53.
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006,
n. 102, e disposizioni transitorie)
1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è
abrogato.
2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge
21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.
La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi
introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la
modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura
civile.
Art. 54.
(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che
rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono
regolati dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi
previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per
materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data
di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di
sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i
criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla
legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente
regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei
seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di
concentrazione processuale, ovvero di officiosità
dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro
secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono
prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o
dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario
di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis,
del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51
della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti
la possibilità di conversione nel rito ordinario;
3)
tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro
secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura
civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e
3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle
disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono
al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre
effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice
di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in
materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché
quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970,
n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 55.
(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)
1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la
notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai
sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale
dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano
di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche
regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di
cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e
vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte
dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo
scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 56.
(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità
di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)
1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto
equivale alla notifica degli stessi».
2. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica
anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a
pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti
agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo.
Art. 57.
(Modifica all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n.
205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso di cui al primo
periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione
dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora
almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del
proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono
dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi
dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034».
Art. 58.
(Disposizioni transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le
disposizioni della presente legge che modificano il codice di
procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data
della sua entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del
codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e
sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano
anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita
venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un
momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai
sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice
civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si
applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato
con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei
casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 59.
(Decisione delle questioni di giurisdizione)
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa,
contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio
difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il
giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia
sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di
cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche
in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è
riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti
restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti
sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il
giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato
adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le
preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la
domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme
previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al
rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non
si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della
Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è
riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale
questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di
cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del
merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di
giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi
del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del
giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata
anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione
degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In
ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui
al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo
di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
Art. 60.
(Delega al Governo in materia di mediazione e di
conciliazione delle controversie civili e commerciali)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di
conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in
coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai
princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti
legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma
1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata
di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla
conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili,
senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi
professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione
del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la
mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche
attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso
l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli
organismi di conciliazione, di seguito denominato
«Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo
restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai
sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e
per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia;
e) prevedere la possibilità,
per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i
tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento,
si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f)
prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i
tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g)
prevedere, per le controversie in particolari materie, la
facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i
consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che
gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano
iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che
gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere
il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la
facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti
nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui
compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega
di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere
che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico
delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura
maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di
informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della
possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione
nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di
carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito
attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a
decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e
successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il
processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto
in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa
escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso,
condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso
delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che
possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a
titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il
procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i
quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice
deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire
la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del
conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s)
prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva
per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e
costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 61.
(Disposizioni in materia di concordato)
1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «In caso di presentazione di più
proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il
giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori
sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su
richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la
comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non
scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41,
quarto comma».
2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Quando il giudice delegato dispone il voto su più
proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma,
terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse
che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi
precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per
prima».
Art. 62.
(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del
pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli
immobili)
1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 2668-bis. - (Durata dell'efficacia della
trascrizione della domanda giudiziale). - La trascrizione della
domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua
data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima
che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in
doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in
cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il
titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o
aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la
formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei
confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le
indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai
registri medesimi.
Art. 2668-ter. - (Durata dell'efficacia della trascrizione
del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli
immobili). - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis
si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».
Art. 63.
(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici
registri immobiliari)
1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52,
è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici
registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e
annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante
l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli
archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle
relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della
natura, della data e del numero del registro particolare delle
annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni
ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle
relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della
natura, della data e del numero del registro particolare delle
annotazioni.
4. Le annotazioni relative a
trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli
archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono
eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19,
secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio provvede
all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
Art. 64.
(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni
staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)
1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di
pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42,
comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono
per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore
dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono
definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.
2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le
sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di
tribunale.
3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la
circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro
delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 65.
(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico
redatto dal notaio)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di
ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche
e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione
di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la
conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di
errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la
normativa comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai
criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario
coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per
materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data
di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di
sessanta giorni.
4. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente
articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi
ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.
5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e
correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in
conformità alle disposizioni di carattere generale contenute
nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) attribuzione al notaio della facoltà di
provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od
omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla
redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.
Art. 66.
(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)
1. È soppressa la prova di preselezione informatica per
l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.
2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della
legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente:
«b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre
precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei
temi equivale a dichiarazione di inidoneità».
3.
Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si
tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei
concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, è sostituito dal seguente:
«5. La commissione opera con tre sottocommissioni
composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente,
dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c)
del comma 1, scelto dal presidente».
5. All'articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole:
«due sottocommissioni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre sottocommissioni».
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995,
n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953;
c) la lettera c) del
terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater
della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926,
n. 1953, è sostituito dal seguente:
«Il concorso
per la nomina a notaio è bandito annualmente».
Art. 67.
(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al
bilancio della giustizia e per il contenimento e la
razionalizzazione delle spese di giustizia)
1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole:
«in uno o più giornali designati dal giudice» sono
aggiunte le seguenti: «e nel sito internet del
Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito
è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta
giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».
2. All'articolo 535 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la
condanna si riferisce» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo
unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di
registrazione dei provvedimenti giudiziari»;
b)
al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: «di un
quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un
terzo»;
c) all'articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono
esenti dall'obbligo della registrazione. (L)»;
d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il
seguente:
«TITOLO XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL
PROCESSO PENALE
Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di
registrazione). - 1. La registrazione della sentenza di
condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti
reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in
giudicato.
Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione
degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenza
all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto
all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;
e)
all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero
intero, forfettizzato e per quota»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le spese del processo penale anticipate
dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato,
senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi
può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire
l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del
recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo.
Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e
degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle
spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati
sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal
comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la
perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di
condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la
riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-quater.
Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese
per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la
pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la
demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei
luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun
condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno
dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di
solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro
prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono
recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del
danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno
dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies.
Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui
all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei
confronti del condannato a carico del quale è stato disposto
il sequestro conservativo»;
f) all'articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in
modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si
rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività
connesse alla riscossione è così individuato:
a)
per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di
cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o
presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto
definitivo;
b) per il processo penale è quello presso il giudice
dell'esecuzione. (L)»;
g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita
dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel
processo amministrativo, contabile e tributario»;
h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di
mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono
soppresse;
2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione
dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;
i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII
è sostituito dal seguente titolo:
«TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI
MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL
PROCESSO CIVILE E PENALE
Capo I
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo
dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto
è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad
essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula
della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti
ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.
Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). -
1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il
provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento,
cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla
data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma
367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società
Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione procede alla riscossione
spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica
l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1.
Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli
articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».
4. Fino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente
articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme
anteriormente vigenti.
5. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si
applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 227-ter, comma 2 (L),
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente
articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata
in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata
in vigore della presente legge.
7. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «conseguenti ai
provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere
dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o
relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia
cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa
data»;
b) la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;
c)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) iscrizione a ruolo del credito»;
d)
la lettera c) è abrogata.
Art. 68.
(Abrogazioni e modificazione di norme)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è
abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le
parole: «e le somme relative ai diritti di cui all'articolo
25» sono soppresse;
c) l'articolo 1, comma 372,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
Art. 69.
(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)
1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che
il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che
non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del
parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla
segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e
seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica
del provvedimento ai soggetti ivi indicati».
2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del
Consiglio di Stato»;
2) il secondo periodo è soppresso;
b) il secondo comma è abrogato.
Capo V
PRIVATIZZAZIONI
Art. 70.
(Patrimonio dello Stato Spa)
1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei
beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti
costituiti a favore dello Stato»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il
trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di
realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma
dell'articolo 1264 del codice civile».
Art. 71.
(Società pubbliche)
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:
«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,
commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle
società non quotate, direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a)
ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di
amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti
prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a
sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero
massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai
sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono
ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni,
del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per
ciascun componente dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che al presidente possano essere attribuite
deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
c)
sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata
dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta
esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto
del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a
compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di
amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b),
possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale
soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere,
in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto
previsto ai sensi della lettera b), la possibilità
che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti
anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano
previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la
funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione
o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un
apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di
amministrazione;
g) prevedere il divieto di
corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.
12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a
limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati
con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro
costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d),
può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali
comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per
cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo
amministrativo»;
b) al comma 27, le parole:
«o indirettamente» sono soppresse;
c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:
«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano
ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze
già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. In caso di costituzione di
società che producono servizi di interesse generale e di
assunzione di partecipazioni in tali società, le relative
partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i
Ministeri competenti per materia»;
d) dopo il
comma 28 è inserito il seguente:
«28-bis.
Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma
28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni
di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;
f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può
essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda
pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi,
avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo
peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate
scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si
applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati».
Capo VI
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Art. 72.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai
princìpi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle
potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia.
Allegato 1
(vedi articolo 4, comma 2)
Voce __
|
Atto normativo __
|
8
|
legge 23 maggio 1861, n. 33
|
9
|
legge 26 maggio 1861, n. 34
|
89
|
legge 2 marzo 1862, n. 480
|
98
|
legge 30 marzo 1862, n. 533
|
143
|
legge 3 agosto 1862, n. 741
|
226
|
legge 11 agosto 1863, n. 1397
|
238
|
legge 24 gennaio 1864, n. 1649
|
273
|
legge 26 maggio 1864, n. 1786
|
274
|
legge 26 maggio 1864, n. 1787
|
295
|
legge 13 novembre 1864, n. 2000
|
301
|
legge 27 novembre 1864, n. 2021
|
304
|
legge 11 dicembre 1864, n. 2033
|
350
|
legge 18 marzo 1865, n. 2204
|
413
|
legge 13 gennaio 1866, n. 2778
|
438
|
legge 20 giugno 1866, n. 3007
|
450
|
legge 21 luglio 1866, n. 3087
|
455
|
legge 27 maggio 1867, n. 3745
|
467
|
legge 7 luglio 1867, n. 3792
|
470
|
legge 28 luglio 1867, n. 3818
|
471
|
legge 28 luglio 1867, n. 3819
|
494
|
legge 3 novembre 1867, n. 4034
|
518
|
legge 24 maggio 1868, n. 4392
|
519
|
legge 24 maggio 1868, n. 4395
|
520
|
legge 24 maggio 1868, n. 4406
|
528
|
legge 21 giugno 1868, n. 4447
|
529
|
legge 21 giugno 1868, n. 4449
|
563
|
legge 30 agosto 1868, n. 4556
|
564
|
legge 30 agosto 1868, n. 4559
|
579
|
legge 30 dicembre 1868, n. 4768
|
586
|
legge 11 marzo 1869, n. 4940
|
592
|
legge 1º aprile 1869, n. 4985
|
597
|
legge 5 maggio 1869, n. 5049
|
604
|
legge 3 giugno 1869, n. 5113
|
678
|
legge 15 settembre 1870, n. 5868
|
693
|
legge 19 marzo 1871, n. 141
|
694
|
legge 19 marzo 1871, n. 142
|
695
|
legge 23 marzo 1871, n. 137
|
740
|
legge 22 ottobre 1871, n. 553
|
741
|
legge 14 dicembre 1871, n. 565
|
755
|
legge 25 gennaio 1872, n. 663
|
761
|
legge 11 aprile 1872, n. 775
|
826
|
legge 24 aprile 1873, n. 1344
|
830
|
legge 22 maggio 1873, n. 1375
|
867
|
legge 11 luglio 1873, n. 1503
|
939
|
legge 30 agosto 1874, n. 2063
|
940
|
legge 30 agosto 1874, n. 2064
|
941
|
legge 30 agosto 1874, n. 2065
|
942
|
legge 30 agosto 1874, n. 2066
|
958
|
legge 14 aprile 1875, n. 2441
|
962
|
legge 25 maggio 1875, n. 2501
|
1012
|
legge 17 luglio 1875, n. 2651
|
1034
|
legge 26 dicembre 1875, n 2893
|
1115
|
legge 3 maggio 1877, n. 3817
|
1125
|
legge 15 giugno 1877, n. 3880
|
1129
|
legge 20 giugno 1877, n. 3907
|
1161
|
legge 23 maggio 1878, n. 4384
|
1171
|
legge 31 maggio 1878, n. 4391
|
1210
|
legge 29 dicembre 1878, n. 4673
|
1213
|
legge 31 gennaio 1879, n. 4699
|
1214
|
legge 31 gennaio 1879, n. 4701
|
1219
|
legge 19 febbraio 1879, n. 4729
|
1233
|
legge 27 marzo 1879, n. 4789
|
1271
|
legge 20 luglio 1879, n. 5006
|
1288
|
legge 1º agosto 1879, n. 5061
|
1301
|
legge 11 gennaio 1880, n. 5224
|
1350
|
legge 14 agosto 1880, n. 5608
|
1389
|
legge 24 marzo 1881, n. 128
|
1417
|
legge 14 luglio 1881, n. 305
|
1425
|
legge 22 luglio 1881, n. 331
|
1481
|
legge 14 maggio 1882, n. 728
|
1494
|
legge 30 maggio 1882, n. 770
|
1568
|
legge 30 dicembre 1882, n. 1148
|
1588
|
legge 30 giugno 1883, n. 1428
|
1589
|
legge 30 giugno 1883, n. 1429
|
1590
|
legge 30 giugno 1883, n. 1430
|
1591
|
legge 30 giugno 1883, n. 1431
|
1592
|
legge 30 giugno 1883, n. 1444
|
1624
|
legge 2 agosto 1883, n. 1523
|
1634
|
legge 31 gennaio 1884, n. 1872
|
1662
|
legge 30 giugno 1884, n. 2450
|
1692
|
legge 4 gennaio 1885, n. 2896
|
1711
|
legge 26 aprile 1885, n. 3067
|
1743
|
legge 28 giugno 1885, n. 3186
|
1773
|
legge 24 dicembre 1885, n. 3583
|
1774
|
legge 30 dicembre 1885, n. 3590
|
1775
|
legge 1º gennaio 1886, n. 3620
|
1792
|
legge 25 marzo 1886, n. 3737
|
1803
|
legge 15 aprile 1886, n. 3795
|
1810
|
legge 30 giugno 1886, n. 3938
|
1816
|
legge 16 luglio 1886, n. 3981
|
1818
|
legge 10 agosto 1886, n. 4018
|
1819
|
legge 25 novembre 1886, n. 4165
|
1830
|
legge 30 dicembre 1886, n. 4242
|
1844
|
legge 13 febbraio 1887, n. 4319
|
1937
|
legge 10 luglio 1887, n. 4726
|
1978
|
legge 22 dicembre 1887, n. 5117
|
1981
|
legge 25 dicembre 1887, n. 5119
|
1987
|
legge 10 febbraio 1888, n. 5190
|
1989
|
legge 29 febbraio 1888, n. 5222
|
2017
|
legge 30 aprile 1888, n. 5370
|
2060
|
legge 30 giugno 1888, n. 5487
|
2088
|
legge 30 luglio 1888, n. 5597
|
2091
|
legge 29 settembre 1888, n. 5710
|
2109
|
legge 2 aprile 1889, n. 5998
|
2119
|
legge 11 aprile 1889, n. 6009
|
2126
|
legge 16 maggio 1889, n. 6071
|
2183
|
legge 11 luglio 1889, n. 6234
|
2186
|
legge 14 luglio 1889, n. 6276
|
2252
|
legge 10 aprile 1890, n. 6789
|
2254
|
legge 31 maggio 1890, n. 6873
|
2282
|
legge 16 luglio 1890, n. 7016
|
2287
|
legge 17 luglio 1890, n. 7020
|
2292
|
legge 10 agosto 1890, n. 7030
|
2295
|
legge 12 marzo 1891, n. 113
|
2318
|
legge 26 aprile 1891, n. 207
|
2319
|
legge 26 aprile 1891, n. 208
|
2328
|
legge 11 giugno 1891, n. 281
|
2377
|
legge 2 luglio 1891, n. 375
|
2378
|
legge 2 luglio 1891, n. 376
|
2393
|
legge 31 agosto 1891, n. 543
|
2399
|
legge 30 gennaio 1892, n. 15
|
2400
|
legge 31 gennaio 1892, n. 16
|
2407
|
legge 20 febbraio 1892, n. 52
|
2500
|
legge 18 giugno 1892, n. 269
|
2503
|
legge 28 giugno 1892, n. 296
|
2504
|
legge 28 giugno 1892, n. 297
|
2523
|
legge 3 luglio 1892, n. 331
|
2526
|
legge 17 ottobre 1892, n. 651
|
2527
|
legge 15 dicembre 1892, n. 710
|
2544
|
legge 29 dicembre 1892, n. 757
|
2660
|
legge 30 giugno 1893, n. 336
|
2697
|
legge 29 marzo 1894, n. 114
|
2748
|
legge 30 giugno 1894, n. 273
|
2787
|
legge 26 agosto 1894, n. 402
|
2850
|
legge 4 agosto 1895, n. 532
|
2871
|
legge 15 dicembre 1895, n. 719
|
2884
|
legge 5 marzo 1896, n. 66
|
2984
|
legge 11 agosto 1896, n. 373
|
2986
|
legge 3 ottobre 1896, n. 463
|
3012
|
legge 21 gennaio 1897, n. 35
|
3013
|
legge 28 gennaio 1897, n. 45
|
3098
|
legge 11 agosto 1897, n. 379
|
3109
|
legge 6 febbraio 1898, n. 30
|
3187
|
legge 3 agosto 1898, n. 357
|
3203
|
legge 8 gennaio 1899, n. 3
|
3283
|
legge 24 dicembre 1899, n. 466
|
3285
|
legge 24 dicembre 1899, n. 485
|
3331
|
legge 15 luglio 1900, n. 276
|
3354
|
legge 23 dicembre 1900, n. 492
|
3355
|
legge 23 dicembre 1900, n. 496
|
3390
|
legge 17 marzo 1901, n. 95
|
3668
|
legge 28 dicembre 1902, n. 548
|
3676
|
legge 12 febbraio 1903, n. 43
|
3701
|
legge 16 aprile 1903, n. 137
|
3776
|
legge 21 gennaio 1904, n. 15
|
3790
|
legge 10 marzo 1904, n. 85
|
3861
|
legge 26 giugno 1904, n. 328
|
3941
|
legge 29 settembre 1904, n. 572
|
3942
|
legge 19 dicembre 1904, n. 690
|
3954
|
legge 29 dicembre 1904, n. 679
|
3959
|
legge 22 gennaio 1905, n. 16
|
3987
|
legge 11 maggio 1905, n. 185
|
4277
|
legge 29 luglio 1906, n. 446
|
4278
|
legge 29 luglio 1906, n. 474
|
4279
|
legge 16 agosto 1906, n. 475
|
4281
|
legge 14 ottobre 1906, n. 567
|
4282
|
legge 21 ottobre 1906, n. 568
|
4312
|
legge 3 gennaio 1907, n. 3
|
4365
|
legge 30 marzo 1907, n. 115
|
4366
|
legge 4 aprile 1907, n. 134
|
4369
|
legge 4 aprile 1907, n. 188
|
4398
|
legge 30 maggio 1907, n. 272
|
4574
|
legge 19 luglio 1907, n. 565
|
4575
|
legge 19 luglio 1907, n. 579
|
4579
|
legge 19 settembre 1907, n. 686
|
4584
|
legge 22 dicembre 1907, n. 798
|
4686
|
legge 30 giugno 1908, n. 350
|
4778
|
legge 17 luglio 1908, n. 468
|
4782
|
legge 20 dicembre 1908, n. 718
|
4820
|
legge 14 marzo 1909, n. 143
|
4840
|
legge 10 giugno 1909, n. 358
|
4880
|
legge 1º luglio 1909, n. 420
|
4932
|
legge 29 luglio 1909, n. 583
|
4961
|
legge 17 marzo 1910, n. 98
|
5026
|
legge 23 giugno 1910, n. 366
|
5069
|
legge 7 luglio 1910, n. 478
|
5287
|
legge 25 giugno 1911, n. 573
|
5341
|
legge 6 luglio 1911, n. 702
|
5367
|
legge 13 luglio 1911, n. 747
|
5423
|
legge 3 marzo 1912, n. 214
|
5551
|
legge 27 giugno 1912, n. 708
|
5595
|
legge 6 luglio 1912, n. 789
|
5596
|
legge 6 luglio 1912, n. 790
|
5617
|
legge 16 dicembre 1912, n. 1312
|
5736
|
legge 12 giugno 1913, n. 606
|
5753
|
legge 19 giugno 1913, n. 639
|
5841
|
legge 11 luglio 1913, n. 958
|
5900
|
legge 21 giugno 1914, n. 567
|
5935
|
legge 14 luglio 1914, n. 685
|
5963
|
legge 4 ottobre 1914, n. 1114
|
6199
|
decreto-legge luogotenenziale 8 luglio
1915, n. 1079
|
6230
|
decreto-legge luogotenenziale 12
settembre 1915, n. 1638
|
6402
|
decreto-legge luogotenenziale 3 agosto
1916, n. 1040
|
7217
|
legge 8 settembre 1918, n. 1547
|
7666
|
decreto-legge luogotenenziale 15 giugno
1919, n. 1159
|
8234
|
regio decreto-legge 25 novembre 1919, n.
2419
|
8750
|
regio decreto-legge 7 giugno 1920, n.
860
|
8921
|
regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n.
1602
|
9200
|
regio decreto-legge 26 aprile 1921, n.
1333
|
9322
|
legge 31 agosto 1921, n. 1487
|
9323
|
legge 31 agosto 1921, n. 1488
|
9461
|
legge 30 dicembre 1921, n. 1878
|
9520
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n.
157
|
9521
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n.
158
|
9526
|
regio decreto-legge 1º febbraio
1922, n. 162
|
9605
|
legge 6 aprile 1922, n. 471
|
9640
|
regio decreto-legge 17 aprile 1922, n.
651
|
9717
|
legge 18 giugno 1922, n. 965
|
9802
|
regio decreto-legge 10 agosto 1922, n.
1171
|
9807
|
regio decreto-legge 16 agosto 1922, n.
1172
|
9897
|
regio decreto-legge 23 novembre 1922, n.
1488
|
9928
|
regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n.
1678
|
9931
|
regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n.
1749
|
9972
|
regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n.
193
|
10042
|
legge 18 febbraio 1923, n. 541
|
10047
|
legge 21 febbraio 1923, n. 281
|
10048
|
legge 22 febbraio 1923, n. 754
|
10049
|
legge 22 febbraio 1923, n. 755
|
10089
|
regio decreto-legge 11 marzo 1923, n.
782
|
10138
|
regio decreto-legge 29 marzo 1923, n.
1429
|
10228
|
regio decreto-legge 28 giugno 1923, n.
1389
|
10258
|
regio decreto-legge 12 luglio 1923, n.
1816
|
10270
|
regio decreto-legge 22 luglio 1923, n.
1720
|
10287
|
regio decreto-legge 2 settembre 1923, n.
1917
|
10335
|
regio decreto-legge 15 settembre 1923,
n. 2222
|
10349
|
regio decreto-legge 24 settembre 1923,
n. 2323
|
10389
|
legge 18 ottobre 1923, n. 2531
|
10407
|
regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n.
2503
|
10419
|
regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n.
2495
|
10421
|
regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n.
2564
|
10422
|
regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n.
2603
|
10488
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n.
3150
|
10489
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n.
3154
|
10490
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n.
3155
|
10491
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n.
3156
|
10492
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n.
3183
|
10493
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n.
3238
|
10494
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n.
3239
|
10506
|
legge 16 dicembre 1923, n. 2890
|
10507
|
legge 16 dicembre 1923, n. 2891
|
10511
|
legge 16 dicembre 1923, n. 2935
|
10523
|
regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n.
3147
|
10629
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n.
490
|
10637
|
regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n.
211
|
10660
|
legge 2 marzo 1924, n. 263
|
10698
|
regio decreto-legge 13 marzo 1924, n.
529
|
10699
|
regio decreto-legge 14 marzo 1924, n.
342
|
10700
|
regio decreto-legge 15 marzo 1924, n.
361
|
10739
|
regio decreto-legge 20 marzo 1924, n.
589
|
10742
|
regio decreto-legge 20 marzo 1924, n.
592
|
10766
|
regio decreto-legge 10 aprile 1924, n.
489
|
10776
|
regio decreto-legge 24 aprile 1924, n.
815
|
10985
|
regio decreto-legge 19 luglio 1924, n.
1324
|
10991
|
regio decreto-legge 19 luglio 1924, n.
1482
|
10994
|
regio decreto-legge 27 luglio 1924, n.
1815
|
11014
|
regio decreto-legge 15 agosto 1924, n.
1547
|
11040
|
regio decreto-legge 28 agosto 1924, n.
1546
|
11042
|
regio decreto-legge 28 agosto 1924, n.
1622
|
11094
|
regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n.
1834
|
11099
|
regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n.
1578
|
11132
|
regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n.
1620
|
11133
|
regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n.
1626
|
11198
|
regio decreto-legge 6 novembre 1924, n.
2368
|
11306
|
legge 28 dicembre 1924, n. 2360
|
11410
|
regio decreto-legge 15 febbraio 1925, n.
285
|
11429
|
regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n.
339
|
11430
|
regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n.
370
|
11452
|
regio decreto-legge 1º aprile 1925,
n. 389
|
11521
|
regio decreto-legge 16 aprile 1925, n.
459
|
11532
|
regio decreto-legge 16 aprile 1925, n.
602
|
11555
|
regio decreto-legge 26 aprile 1925, n.
1027
|
11568
|
regio decreto-legge 3 maggio 1925, n.
840
|
11569
|
regio decreto-legge 3 maggio 1925, n.
841
|
11670
|
regio decreto-legge 24 maggio 1925, n.
851
|
11691
|
regio decreto-legge 28 maggio 1925, n.
1155
|
11744
|
legge 11 giugno 1925, n. 2400
|
11745
|
legge 11 giugno 1925, n. 2479
|
11746
|
legge 11 giugno 1925, n. 2590
|
11747
|
legge 11 giugno 1925, n. 2593
|
11848
|
legge 10 luglio 1925, n. 1511
|
11849
|
legge 10 luglio 1925, n. 1512
|
11850
|
legge 10 luglio 1925, n. 1515
|
11854
|
legge 10 luglio 1925, n. 1685
|
11855
|
legge 10 luglio 1925, n. 2098
|
11856
|
legge 10 luglio 1925, n. 2480
|
11918
|
regio decreto-legge 29 luglio 1925, n.
1428
|
11946
|
regio decreto-legge 15 agosto 1925, n.
1731
|
12048
|
regio decreto-legge 26 settembre 1925,
n. 2074
|
12087
|
regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.
1855
|
12183
|
regio decreto-legge 15 novembre 1925, n.
2003
|
12184
|
regio decreto-legge 15 novembre 1925, n.
2004
|
12301
|
regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n.
2276
|
12417
|
regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n.
84
|
12419
|
regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n.
159
|
12492
|
legge 31 gennaio 1926, n. 670
|
12493
|
legge 31 gennaio 1926, n. 684
|
12494
|
legge 31 gennaio 1926, n. 685
|
12495
|
legge 31 gennaio 1926, n. 732
|
12496
|
legge 31 gennaio 1926, n. 938
|
12498
|
legge 31 gennaio 1926, n. 961
|
12499
|
legge 31 gennaio 1926, n. 1119
|
12500
|
legge 31 gennaio 1926, n. 1120
|
12501
|
legge 31 gennaio 1926, n. 1140
|
12502
|
legge 31 gennaio 1926, n. 1151
|
12503
|
legge 31 gennaio 1926, n. 1152
|
12549
|
regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n.
210
|
12579
|
legge 14 febbraio 1926, n. 180
|
12582
|
regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n.
439
|
12583
|
legge 21 febbraio 1926, n. 683
|
12584
|
regio decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323
|
12585
|
regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332
|
12590
|
regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429
|
12596
|
regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541
|
12680
|
legge 11 aprile 1926, n. 1099
|
12681
|
legge 11 aprile 1926, n. 1138
|
12682
|
legge 11 aprile 1926, n. 1250
|
12689
|
legge 15 aprile 1926, n. 1139
|
12690
|
legge 15 aprile 1926, n. 1141
|
12691
|
legge 15 aprile 1926, n. 1142
|
12692
|
legge 15 aprile 1926, n. 1188
|
12693
|
legge 15 aprile 1926, n. 1251
|
12697
|
regio decreto-legge 2 maggio 1926, n.
770
|
12710
|
regio decreto-legge 6 maggio 1926, n.
1110
|
12746
|
regio decreto-legge 20 maggio 1926, n.
1111
|
12747
|
regio decreto-legge 20 maggio 1926, n.
1112
|
12873
|
legge 15 luglio 1926, n. 1586
|
12874
|
legge 15 luglio 1926, n. 1587
|
12875
|
legge 15 luglio 1926, n. 1588
|
12876
|
legge 15 luglio 1926, n. 1867
|
12880
|
legge 23 luglio 1926, n. 1362
|
12929
|
regio decreto-legge 20 agosto 1926, n.
1548
|
12945
|
regio decreto-legge 3 settembre 1926, n.
2307
|
12969
|
regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n.
1717
|
13007
|
regio decreto-legge 9 novembre 1926, n.
2332
|
13024
|
regio decreto-legge 21 novembre 1926, n.
2161
|
13110
|
regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n.
2440
|
13130
|
regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n.
2303
|
13134
|
regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n.
2417
|
13166
|
legge 6 gennaio 1927, n. 1629
|
13171
|
regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n.
34
|
13177
|
regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n.
105
|
13227
|
regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n.
442
|
13263
|
regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n.
281
|
13308
|
regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279
|
13309
|
regio decreto-legge 10 marzo 1927, n.
291
|
13376
|
regio decreto-legge 10 aprile 1927, n.
481
|
13394
|
regio decreto-legge 14 aprile 1927, n.
567
|
13415
|
legge 14 aprile 1927, n. 784
|
13436
|
regio decreto-legge 28 aprile 1927, n.
1192
|
13437
|
regio decreto-legge 28 aprile 1927, n.
1379
|
13447
|
regio decreto-legge 8 maggio 1927, n.
1282
|
13449
|
regio decreto-legge 8 maggio 1927, n.
2849
|
13649
|
regio decreto-legge 16 giugno 1927, n.
1475
|
13719
|
regio decreto-legge 7 luglio 1927, n.
1250
|
13741
|
legge 14 luglio 1927, n. 2709
|
13742
|
legge 14 luglio 1927, n. 2853
|
13801
|
regio decreto-legge 4 settembre 1927, n.
1829
|
13803
|
regio decreto-legge 8 settembre 1927, n.
2736
|
13808
|
legge 29 settembre 1927, n. 2852
|
13814
|
regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n.
1930
|
13818
|
regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n.
1961
|
13881
|
regio decreto-legge 3 novembre 1927, n.
2575
|
13882
|
regio decreto-legge 3 novembre 1927, n.
2703
|
13883
|
regio decreto-legge 3 novembre 1927, n.
2735
|
13905
|
regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n.
2843
|
13970
|
legge 18 dicembre 1927, n. 2633
|
13988
|
legge 22 dicembre 1927, n. 2402
|
13995
|
legge 22 dicembre 1927, n. 2413
|
14020
|
legge 22 dicembre 1927, n. 2596
|
14098
|
legge 5 gennaio 1928, n. 4
|
14103
|
legge 5 gennaio 1928, n. 24
|
14113
|
regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n.
988
|
14114
|
legge 5 gennaio 1928, n. 1322
|
14115
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1480
|
14116
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1769
|
14117
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1770
|
14118
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1771
|
14121
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1805
|
14122
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1820
|
14123
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1822
|
14124
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1824
|
14125
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1830
|
14126
|
legge 6 gennaio 1928, n. 1832
|
14127
|
legge 6 gennaio 1928, n. 3425
|
14303
|
legge 15 marzo 1928, n. 1481
|
14305
|
legge 15 marzo 1928, n. 1806
|
14306
|
legge 15 marzo 1928, n. 1831
|
14307
|
legge 15 marzo 1928, n. 1963
|
14308
|
legge 15 marzo 1928, n. 1964
|
14311
|
regio decreto-legge 18 marzo 1928, n.
526
|
14468
|
legge 7 giugno 1928, n. 1291
|
14587
|
legge 21 giugno 1928, n. 1834
|
14589
|
legge 21 giugno 1928, n. 1962
|
14590
|
legge 21 giugno 1928, n. 1965
|
14591
|
legge 21 giugno 1928, n. 1966
|
14629
|
legge 3 agosto 1928, n. 2611
|
14635
|
regio decreto-legge 10 agosto 1928, n.
2357
|
14642
|
regio decreto-legge 25 agosto 1928, n.
2028
|
14643
|
regio decreto-legge 31 agosto 1928, n.
2173
|
14644
|
regio decreto-legge 31 agosto 1928, n.
2175
|
14679
|
regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n.
2311
|
14694
|
regio decreto-legge 8 novembre 1928, n.
2555
|
14722
|
regio decreto-legge 15 novembre 1928, n.
3442
|
14765
|
regio decreto-legge 26 novembre 1928, n.
3082
|
14804
|
legge 2 dicembre 1928, n. 2679
|
14823
|
legge 2 dicembre 1928, n. 3039
|
14824
|
legge 2 dicembre 1928, n. 3115
|
14846
|
regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n.
2864
|
14878
|
regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n.
3394
|
14879
|
regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n.
3395
|
14893
|
regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n.
3302
|
14894
|
regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n.
3303
|
14897
|
legge 9 dicembre 1928, n. 3453
|
14955
|
legge 20 dicembre 1928, n. 3206
|
14994
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3344
|
14995
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3436
|
14996
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3438
|
14997
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3477
|
14998
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3480
|
14999
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3481
|
15000
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3488
|
15001
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3489
|
15002
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3500
|
15003
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3501
|
15004
|
regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n.
3505
|
15005
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3513
|
15006
|
legge 24 dicembre 1928, n. 3514
|
15033
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3149
|
15039
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3345
|
15040
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3382
|
15041
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3422
|
15042
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3426
|
15043
|
regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n.
3427
|
15046
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3435
|
15047
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3437
|
15048
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3482
|
15049
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3490
|
15051
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3502
|
15052
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3503
|
15053
|
legge 31 dicembre 1928, n. 3515
|
15087
|
legge 6 gennaio 1929, n. 466
|
15144
|
regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n.
182
|
15147
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n.
154
|
15150
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n.
291
|
15151
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n.
372
|
15152
|
regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n.
872
|
15155
|
legge 4 febbraio 1929, n. 357
|
15209
|
regio decreto-legge 9 maggio 1929, n.
937
|
15225
|
regio decreto-legge 12 giugno 1929, n.
935
|
15267
|
regio decreto-legge 17 giugno 1929, n.
1254
|
15291
|
legge 24 giugno 1929, n. 1154
|
15309
|
legge 27 giugno 1929, n. 1033
|
15379
|
legge 8 luglio 1929, n. 1220
|
15401
|
legge 8 luglio 1929, n. 1300
|
15413
|
legge 8 luglio 1929, n. 1418
|
15420
|
legge 8 luglio 1929, n. 1465
|
15422
|
legge 8 luglio 1929, n. 1484
|
15429
|
legge 11 luglio 1929, n. 1481
|
15431
|
legge 19 luglio 1929, n. 1374
|
15436
|
legge 19 luglio 1929, n. 1480
|
15437
|
legge 19 luglio 1929, n. 1482
|
15438
|
legge 19 luglio 1929, n. 1575
|
15439
|
legge 19 luglio 1929, n. 1617
|
15440
|
legge 19 luglio 1929, n. 1618
|
15441
|
regio decreto-legge 19 luglio 1929, n.
1634
|
15442
|
legge 19 luglio 1929, n. 1637
|
15443
|
regio decreto-legge 26 luglio 1929, n.
1311
|
15484
|
regio decreto-legge 28 settembre 1929,
n. 1757
|
15509
|
regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n.
1982
|
15541
|
regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n.
2037
|
15544
|
regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n.
2409
|
15602
|
regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n.
91
|
15603
|
regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n.
126
|
15608
|
legge 16 gennaio 1930, n. 156
|
15609
|
legge 16 gennaio 1930, n. 157
|
15613
|
legge 20 gennaio 1930, n. 214
|
15614
|
legge 27 gennaio 1930, n. 415
|
15678
|
legge 20 marzo 1930, n. 521
|
15761
|
legge 26 aprile 1930, n. 1076
|
15822
|
legge 29 maggio 1930, n. 879
|
15823
|
legge 29 maggio 1930, n. 1180
|
15855
|
legge 9 giugno 1930, n. 1006
|
15857
|
legge 9 giugno 1930, n. 1134
|
15858
|
legge 9 giugno 1930, n. 1135
|
15859
|
legge 9 giugno 1930, n. 1418
|
15870
|
legge 12 giugno 1930, n. 832
|
15885
|
legge 20 giugno 1930, n. 1181
|
15890
|
regio decreto-legge 23 giugno 1930, n.
1425
|
15891
|
legge 24 giugno 1930, n. 823
|
15956
|
legge 18 luglio 1930, n. 1244
|
15965
|
regio decreto-legge 28 luglio 1930, n.
1091
|
15973
|
legge 8 agosto 1930, n. 1419
|
15976
|
regio decreto-legge 15 agosto 1930, n.
1331
|
15997
|
regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n.
1413
|
16006
|
regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n.
1572
|
16007
|
regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n.
1573
|
16010
|
regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n.
1656
|
16197
|
legge 8 gennaio 1931, n. 84
|
16200
|
legge 8 gennaio 1931, n. 140
|
16201
|
legge 8 gennaio 1931, n. 144
|
16202
|
legge 8 gennaio 1931, n. 145
|
16203
|
legge 8 gennaio 1931, n. 153
|
16204
|
legge 8 gennaio 1931, n. 203
|
16205
|
regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n.
221
|
16206
|
legge 8 gennaio 1931, n. 330
|
16207
|
legge 8 gennaio 1931, n. 380
|
16209
|
regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n.
24
|
16210
|
regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n.
25
|
16248
|
regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n.
443
|
16256
|
legge 5 marzo 1931, n. 451
|
16316
|
legge 9 aprile 1931, n. 351
|
16347
|
legge 9 aprile 1931, n. 510
|
16359
|
legge 17 aprile 1931, n. 517
|
16389
|
legge 4 maggio 1931, n. 655
|
16402
|
legge 15 maggio 1931, n. 861
|
16436
|
legge 1º giugno 1931, n. 928
|
16437
|
legge 1º giugno 1931, n. 989
|
16438
|
legge 1º giugno 1931, n. 990
|
16456
|
legge 12 giugno 1931, n. 774
|
16460
|
legge 12 giugno 1931, n. 824
|
16461
|
legge 12 giugno 1931, n. 825
|
16469
|
legge 12 giugno 1931, n. 988
|
16512
|
legge 18 giugno 1931, n. 1032
|
16525
|
regio decreto-legge 25 giugno 1931, n.
1014
|
16542
|
regio decreto-legge 17 luglio 1931, n.
1086
|
16548
|
regio decreto-legge 24 luglio 1931, n.
974
|
16549
|
regio decreto-legge 24 luglio 1931, n.
975
|
16559
|
regio decreto-legge 29 luglio 1931, n.
1163
|
16560
|
regio decreto-legge 29 luglio 1931, n.
1193
|
16561
|
legge 29 luglio 1931, n. 1208
|
16576
|
regio decreto-legge 26 agosto 1931, n.
1053
|
16654
|
regio decreto-legge 30 novembre 1931, n.
1612
|
16753
|
legge 30 dicembre 1931, n. 1576
|
16769
|
regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1
|
16779
|
legge 7 gennaio 1932, n. 45
|
16780
|
legge 7 gennaio 1932, n. 66
|
16781
|
legge 7 gennaio 1932, n. 71
|
16782
|
legge 7 gennaio 1932, n. 72
|
16785
|
legge 7 gennaio 1932, n. 117
|
16786
|
legge 7 gennaio 1932, n. 136
|
16787
|
legge 7 gennaio 1932, n. 140
|
16788
|
legge 7 gennaio 1932, n. 146
|
16831
|
regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
199
|
16832
|
regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
266
|
16833
|
regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
267
|
16847
|
regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n.
193
|
16855
|
regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n.
970
|
16877
|
regio decreto-legge 19 marzo 1932, n.
197
|
16878
|
regio decreto-legge 19 marzo 1932, n.
198
|
16879
|
regio decreto-legge 19 marzo 1932, n.
242
|
16880
|
regio decreto-legge 19 marzo 1932, n.
369
|
16881
|
regio decreto-legge 19 marzo 1932, n.
816
|
16923
|
regio decreto-legge 31 marzo 1932, n.
295
|
16925
|
legge 31 marzo 1932, n. 325
|
16937
|
legge 31 marzo 1932, n. 474
|
16938
|
legge 31 marzo 1932, n. 475
|
16939
|
legge 31 marzo 1932, n. 509
|
16940
|
legge 31 marzo 1932, n. 552
|
16941
|
legge 31 marzo 1932, n. 718
|
16950
|
regio decreto-legge 14 aprile 1932, n.
379
|
16965
|
regio decreto-legge 19 maggio 1932, n.
523
|
16980
|
legge 20 maggio 1932, n. 899
|
17014
|
regio decreto-legge 26 maggio 1932, n.
782
|
17016
|
legge 26 maggio 1932, n. 850
|
17027
|
legge 3 giugno 1932, n. 682
|
17028
|
legge 3 giugno 1932, n. 683
|
17029
|
legge 3 giugno 1932, n. 851
|
17031
|
legge 3 giugno 1932, n. 878
|
17032
|
legge 3 giugno 1932, n. 879
|
17033
|
legge 3 giugno 1932, n. 890
|
17034
|
legge 3 giugno 1932, n. 967
|
17035
|
legge 3 giugno 1932, n. 972
|
17036
|
legge 3 giugno 1932, n. 977
|
17087
|
legge 16 giugno 1932, n. 924
|
17091
|
legge 16 giugno 1932, n. 1178
|
17096
|
regio decreto-legge 18 giugno 1932, n.
862
|
17097
|
regio decreto-legge 23 giugno 1932, n.
817
|
17100
|
regio decreto-legge 23 giugno 1932, n.
948
|
17101
|
legge 23 giugno 1932, n. 964
|
17107
|
regio decreto-legge 14 luglio 1932, n.
818
|
17113
|
regio decreto-legge 22 luglio 1932, n.
928
|
17115
|
regio decreto-legge 22 luglio 1932, n.
971
|
17132
|
regio decreto-legge 25 agosto 1932, n.
1030
|
17133
|
regio decreto-legge 25 agosto 1932, n.
1130
|
17144
|
regio decreto-legge 16 settembre 1932,
n. 1236
|
17178
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n.
1470
|
17192
|
regio decreto-legge 17 novembre 1932, n.
1474
|
17240
|
regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n.
1903
|
17248
|
regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n.
1632
|
17317
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1938
|
17318
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1939
|
17319
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1940
|
17320
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1941
|
17321
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1942
|
17322
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1943
|
17323
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1944
|
17324
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1947
|
17325
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1948
|
17326
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1949
|
17327
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1950
|
17328
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1951
|
17329
|
legge 22 dicembre 1932, n. 1952
|
17374
|
legge 9 gennaio 1933, n. 19
|
17376
|
legge 9 gennaio 1933, n. 28
|
17377
|
legge 9 gennaio 1933, n. 41
|
17382
|
legge 16 gennaio 1933, n. 53
|
17383
|
legge 16 gennaio 1933, n. 97
|
17398
|
regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n.
64
|
17405
|
legge 6 febbraio 1933, n. 125
|
17409
|
legge 16 febbraio 1933, n. 49
|
17501
|
legge 10 aprile 1933, n. 398
|
17502
|
legge 10 aprile 1933, n. 408
|
17503
|
legge 10 aprile 1933, n. 413
|
17504
|
legge 10 aprile 1933, n. 414
|
17516
|
legge 13 aprile 1933, n. 485
|
17520
|
legge 13 aprile 1933, n. 619
|
17563
|
regio decreto-legge 30 maggio 1933, n.
598
|
17565
|
regio decreto-legge 1º giugno 1933,
n. 563
|
17569
|
regio decreto-legge 1º giugno 1933,
n. 620
|
17626
|
legge 15 giugno 1933, n. 743
|
17633
|
legge 15 giugno 1933, n. 789
|
17634
|
legge 15 giugno 1933, n. 790
|
17657
|
regio decreto-legge 27 giugno 1933, n.
931
|
17664
|
regio decreto-legge 29 giugno 1933, n.
890
|
17670
|
regio decreto-legge 29 giugno 1933, n.
953
|
17706
|
regio decreto-legge 29 luglio 1933, n.
1051
|
17723
|
regio decreto-legge 24 agosto 1933, n.
1122
|
17747
|
regio decreto-legge 21 settembre 1933,
n. 1439
|
17820
|
regio decreto-legge 30 novembre 1933, n.
1771
|
17823
|
regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n.
1772
|
17828
|
regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n.
2417
|
17835
|
regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n.
1671
|
17849
|
legge 14 dicembre 1933, n. 1738
|
17852
|
regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n.
1745
|
17936
|
legge 4 gennaio 1934, n. 73
|
17937
|
legge 4 gennaio 1934, n. 77
|
17938
|
legge 4 gennaio 1934, n. 78
|
17939
|
legge 4 gennaio 1934, n. 79
|
17959
|
regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n.
23
|
17960
|
regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n.
24
|
17994
|
regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n.
669
|
18007
|
legge 15 gennaio 1934, n. 145
|
18064
|
legge 22 gennaio 1934, n. 213
|
18123
|
legge 29 gennaio 1934, n. 235
|
18128
|
legge 29 gennaio 1934, n. 303
|
18172
|
regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n.
485
|
18193
|
legge 1º marzo 1934, n. 639
|
18198
|
regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374
|
18202
|
regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728
|
18226
|
regio decreto-legge 22 marzo 1934, n.
646
|
18237
|
regio decreto-legge 16 aprile 1934, n.
588
|
18240
|
regio decreto-legge 16 aprile 1934, n.
670
|
18246
|
regio decreto-legge 16 aprile 1934, n.
784
|
18381
|
legge 14 giugno 1934, n. 1160
|
18384
|
legge 14 giugno 1934, n. 1196
|
18385
|
legge 14 giugno 1934, n. 1217
|
18386
|
legge 14 giugno 1934, n. 1218
|
18387
|
legge 14 giugno 1934, n. 1221
|
18389
|
legge 14 giugno 1934, n. 1247
|
18390
|
legge 14 giugno 1934, n. 1248
|
18392
|
legge 14 giugno 1934, n. 1250
|
18396
|
legge 14 giugno 1934, n. 1267
|
18398
|
legge 14 giugno 1934, n. 1269
|
18419
|
regio decreto-legge 5 luglio 1934, n.
1071
|
18420
|
regio decreto-legge 5 luglio 1934, n.
1072
|
18449
|
regio decreto-legge 5 luglio 1934, n.
1234
|
18494
|
regio decreto-legge 17 agosto 1934, n.
1505
|
18512
|
regio decreto-legge 28 settembre 1934,
n. 1534
|
18519
|
regio decreto-legge 28 settembre 1934,
n. 1626
|
18537
|
regio decreto-legge 28 settembre 1934,
n. 1700
|
18539
|
regio decreto-legge 28 settembre 1934,
n. 1703
|
18592
|
regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n.
1818
|
18610
|
regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n.
1946
|
18611
|
regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n.
1947
|
18644
|
legge 13 dicembre 1934, n. 2058
|
18723
|
regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n.
9
|
18767
|
regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n.
46
|
18783
|
regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n.
273
|
18785
|
regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n.
323
|
18865
|
regio decreto-legge 1º aprile 1935,
n. 407
|
18866
|
regio decreto-legge 1º aprile 1935,
n. 409
|
18927
|
legge 4 aprile 1935, n. 769
|
18942
|
legge 4 aprile 1935, n. 865
|
18944
|
legge 4 aprile 1935, n. 880
|
18945
|
legge 4 aprile 1935, n. 883
|
18951
|
legge 4 aprile 1935, n. 913
|
18958
|
legge 4 aprile 1935, n. 1107
|
18959
|
legge 4 aprile 1935, n. 1108
|
18992
|
legge 8 aprile 1935, n. 886
|
18998
|
legge 8 aprile 1935, n. 945
|
19001
|
legge 8 aprile 1935, n. 993
|
19005
|
legge 8 aprile 1935, n. 1109
|
19041
|
legge 11 aprile 1935, n. 946
|
19042
|
legge 11 aprile 1935, n. 996
|
19043
|
legge 11 aprile 1935, n. 997
|
19083
|
regio decreto-legge 6 maggio 1935, n.
590
|
19084
|
regio decreto-legge 6 maggio 1935, n.
607
|
19085
|
regio decreto-legge 6 maggio 1935, n.
608
|
19086
|
regio decreto-legge 6 maggio 1935, n.
609
|
19136
|
legge 23 maggio 1935, n. 1111
|
19175
|
legge 3 giugno 1935, n. 1209
|
19176
|
legge 3 giugno 1935, n. 1210
|
19177
|
legge 3 giugno 1935, n. 1211
|
19178
|
legge 3 giugno 1935, n. 1235
|
19180
|
legge 3 giugno 1935, n. 1384
|
19229
|
legge 13 giugno 1935, n. 1186
|
19230
|
legge 13 giugno 1935, n. 1187
|
19273
|
legge 13 giugno 1935, n. 1396
|
19278
|
legge 13 giugno 1935, n. 1431
|
19306
|
regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.
1432
|
19335
|
regio decreto-legge 27 giugno 1935, n.
1445
|
19356
|
regio decreto-legge 13 agosto 1935, n.
1579
|
19369
|
regio decreto-legge 19 settembre 1935,
n. 1716
|
19370
|
regio decreto-legge 19 settembre 1935,
n. 1729
|
19372
|
regio decreto-legge 19 settembre 1935,
n. 1782
|
19374
|
regio decreto-legge 19 settembre 1935,
n. 1832
|
19416
|
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1817
|
19584
|
legge 23 dicembre 1935, n. 2416
|
19585
|
legge 23 dicembre 1935, n. 2434
|
19652
|
regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n.
10
|
19653
|
regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n.
14
|
19654
|
regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n.
15
|
19655
|
regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n.
20
|
19666
|
legge 6 gennaio 1936, n. 100
|
19671
|
legge 6 gennaio 1936, n. 115
|
19672
|
legge 6 gennaio 1936, n. 131
|
19673
|
legge 6 gennaio 1936, n. 137
|
19674
|
legge 6 gennaio 1936, n. 138
|
19675
|
legge 6 gennaio 1936, n. 139
|
19677
|
legge 6 gennaio 1936, n. 146
|
19904
|
legge 19 marzo 1936, n. 515
|
19925
|
legge 26 marzo 1936, n. 572
|
19932
|
legge 26 marzo 1936, n. 604
|
19933
|
legge 26 marzo 1936, n. 605
|
19947
|
legge 30 marzo 1936, n. 582
|
19959
|
legge 2 aprile 1936, n. 585
|
19960
|
legge 2 aprile 1936, n. 598
|
19961
|
legge 2 aprile 1936, n. 599
|
20027
|
regio decreto-legge 14 aprile 1936, n.
855
|
20072
|
regio decreto-legge 23 aprile 1936, n.
860
|
20084
|
regio decreto-legge 30 aprile 1936, n.
873
|
20286
|
regio decreto-legge 9 giugno 1936, n.
1146
|
20315
|
regio decreto-legge 2 luglio 1936, n.
1460
|
20322
|
regio decreto-legge 9 luglio 1936, n.
1461
|
20325
|
regio decreto-legge 9 luglio 1936, n.
1467
|
20363
|
regio decreto-legge 24 luglio 1936, n.
1607
|
20377
|
regio decreto-legge 7 agosto 1936, n.
1694
|
20398
|
regio decreto-legge 17 settembre 1936,
n. 1812
|
20399
|
regio decreto-legge 17 settembre 1936,
n. 1814
|
20401
|
regio decreto-legge 17 settembre 1936,
n. 1821
|
20405
|
regio decreto-legge 17 settembre 1936,
n. 1830
|
20407
|
regio decreto-legge 17 settembre 1936,
n. 1833
|
20447
|
regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n.
1947
|
20448
|
regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n.
1948
|
20449
|
regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n.
1952
|
20450
|
regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n.
1954
|
20468
|
regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n.
2096
|
20483
|
regio decreto-legge 15 novembre 1936, n.
1953
|
20485
|
regio decreto-legge 19 novembre 1936, n.
2153
|
20505
|
regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n.
2218
|
20506
|
regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n.
2219
|
20509
|
regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n.
2275
|
20510
|
regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n.
2285
|
20511
|
regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n.
2390
|
20543
|
legge 26 dicembre 1936, n. 2354
|
20545
|
legge 26 dicembre 1936, n. 2356
|
20548
|
legge 26 dicembre 1936, n. 2376
|
20551
|
legge 26 dicembre 1936, n. 2379
|
20552
|
legge 26 dicembre 1936, n. 2387
|
20613
|
legge 4 gennaio 1937, n. 34
|
20621
|
legge 4 gennaio 1937, n. 49
|
20623
|
legge 4 gennaio 1937, n. 52
|
20624
|
legge 4 gennaio 1937, n. 53
|
20629
|
legge 4 gennaio 1937, n. 98
|
20630
|
legge 4 gennaio 1937, n. 103
|
20631
|
legge 4 gennaio 1937, n. 104
|
20632
|
legge 4 gennaio 1937, n. 105
|
20634
|
legge 4 gennaio 1937, n. 110
|
20635
|
legge 4 gennaio 1937, n. 111
|
20637
|
legge 4 gennaio 1937, n. 113
|
20641
|
legge 4 gennaio 1937, n. 123
|
20642
|
legge 4 gennaio 1937, n. 132
|
20709
|
regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n.
196
|
20713
|
regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n.
271
|
20714
|
regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n.
287
|
20715
|
regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n.
288
|
20726
|
regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n.
41
|
20842
|
regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n.
291
|
20844
|
regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n.
338
|
20867
|
legge 23 marzo 1937, n. 608
|
20868
|
legge 23 marzo 1937, n. 609
|
20869
|
legge 23 marzo 1937, n. 610
|
20870
|
legge 23 marzo 1937, n. 617
|
20871
|
legge 23 marzo 1937, n. 618
|
20875
|
legge 23 marzo 1937, n. 638
|
20876
|
legge 23 marzo 1937, n. 766
|
20969
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
562
|
20973
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
720
|
20974
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
721
|
20976
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
726
|
20978
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
729
|
20979
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
737
|
20980
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
755
|
20981
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
769
|
20982
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
784
|
20983
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
819
|
20984
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
828
|
20985
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
831
|
20986
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
840
|
20988
|
regio decreto-legge 19 aprile 1937, n.
1077
|
21082
|
legge 3 giugno 1937, n. 972
|
21153
|
legge 10 giugno 1937, n. 1028
|
21155
|
legge 10 giugno 1937, n. 1042
|
21158
|
legge 10 giugno 1937, n. 1055
|
21170
|
legge 10 giugno 1937, n. 1218
|
21171
|
legge 10 giugno 1937, n. 1219
|
21203
|
regio decreto-legge 16 giugno 1937, n.
1167
|
21249
|
regio decreto-legge 1º luglio 1937,
n. 1275
|
21250
|
regio decreto-legge 1º luglio 1937,
n. 1276
|
21251
|
regio decreto-legge 1º luglio 1937,
n. 1289
|
21254
|
regio decreto-legge 1º luglio 1937,
n. 1333
|
21262
|
regio decreto-legge 8 luglio 1937, n.
1310
|
21402
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n.
1988
|
21405
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n.
2005
|
21406
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n.
2006
|
21407
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n.
2007
|
21408
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n.
2008
|
21416
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n.
2060
|
21417
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n.
2067
|
21421
|
regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n.
2190
|
21433
|
regio decreto-legge 5 novembre 1937, n.
2043
|
21529
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2386
|
21542
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2424
|
21545
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2462
|
21549
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2493
|
21551
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2502
|
21552
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2503
|
21553
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2511
|
21554
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2512
|
21556
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2521
|
21557
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2522
|
21559
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2526
|
21560
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2527
|
21561
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2528
|
21576
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2595
|
21577
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2606
|
21585
|
legge 23 dicembre 1937, n. 2648
|
21706
|
legge 17 gennaio 1938, n. 87
|
21707
|
legge 17 gennaio 1938, n. 94
|
21710
|
legge 17 gennaio 1938, n. 99
|
21777
|
regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n.
232
|
21779
|
regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n.
241
|
21781
|
regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n.
257
|
21786
|
regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n.
459
|
21846
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
520
|
21847
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
529
|
21848
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
530
|
21849
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
536
|
21850
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
566
|
21851
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
567
|
21852
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
572
|
21853
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
573
|
21854
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
587
|
21855
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
588
|
21856
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
589
|
21857
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
604
|
21858
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
615
|
21859
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
663
|
21860
|
regio decreto-legge 15 marzo 1938, n.
760
|
21894
|
legge 7 aprile 1938, n. 411
|
21924
|
legge 11 aprile 1938, n. 421
|
21925
|
legge 11 aprile 1938, n. 422
|
21926
|
legge 11 aprile 1938, n. 436
|
21927
|
legge 11 aprile 1938, n. 437
|
21928
|
legge 11 aprile 1938, n. 438
|
21929
|
legge 11 aprile 1938, n. 439
|
21930
|
legge 11 aprile 1938, n. 448
|
22082
|
regio decreto-legge 19 maggio 1938, n.
953
|
22083
|
regio decreto-legge 19 maggio 1938, n.
983
|
22087
|
regio decreto-legge 19 maggio 1938, n.
1208
|
22177
|
legge 16 giugno 1938, n. 1050
|
22178
|
legge 16 giugno 1938, n. 1051
|
22182
|
legge 16 giugno 1938, n. 1059
|
22204
|
legge 16 giugno 1938, n. 1145
|
22210
|
regio decreto-legge 16 giugno 1938, n.
1160
|
22211
|
regio decreto-legge 16 giugno 1938, n.
1167
|
22226
|
legge 16 giugno 1938, n. 1241
|
22271
|
regio decreto-legge 15 luglio 1938, n.
1304
|
22380
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n.
1571
|
22381
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n.
1576
|
22382
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n.
1578
|
22383
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n.
1581
|
22384
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n.
1582
|
22385
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n.
1597
|
22388
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n.
1629
|
22389
|
regio decreto-legge 9 settembre 1938, n.
1676
|
22409
|
regio decreto-legge 23 settembre 1938,
n. 2051
|
22418
|
regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n.
1821
|
22433
|
regio decreto-legge 11 novembre 1938, n.
1876
|
22437
|
regio decreto-legge 11 novembre 1938, n.
1944
|
22438
|
regio decreto-legge 11 novembre 1938, n.
1989
|
22439
|
regio decreto-legge 11 novembre 1938, n.
1995
|
22440
|
regio decreto-legge 11 novembre 1938, n.
2160
|
22678
|
legge 5 gennaio 1939, n. 139
|
22690
|
legge 5 gennaio 1939, n. 176
|
22694
|
legge 5 gennaio 1939, n. 180
|
22696
|
legge 5 gennaio 1939, n. 182
|
22697
|
legge 5 gennaio 1939, n. 183
|
22698
|
legge 5 gennaio 1939, n. 184
|
22700
|
legge 5 gennaio 1939, n. 186
|
22701
|
legge 5 gennaio 1939, n. 187
|
22703
|
legge 5 gennaio 1939, n. 192
|
22704
|
legge 5 gennaio 1939, n. 193
|
22705
|
legge 5 gennaio 1939, n. 196
|
22707
|
legge 5 gennaio 1939, n. 228
|
22708
|
legge 5 gennaio 1939, n. 229
|
22709
|
legge 5 gennaio 1939, n. 230
|
22710
|
legge 5 gennaio 1939, n. 231
|
22711
|
legge 5 gennaio 1939, n. 232
|
22712
|
legge 5 gennaio 1939, n. 233
|
22713
|
legge 5 gennaio 1939, n. 234
|
22714
|
legge 5 gennaio 1939, n. 235
|
22715
|
legge 5 gennaio 1939, n. 236
|
22716
|
legge 5 gennaio 1939, n. 237
|
22717
|
legge 5 gennaio 1939, n. 238
|
22719
|
legge 5 gennaio 1939, n. 240
|
22720
|
legge 5 gennaio 1939, n. 241
|
22721
|
legge 5 gennaio 1939, n. 242
|
22722
|
legge 5 gennaio 1939, n. 243
|
22725
|
legge 5 gennaio 1939, n. 246
|
22726
|
legge 5 gennaio 1939, n. 247
|
22734
|
regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n.
304
|
22739
|
legge 5 gennaio 1939, n. 359
|
23014
|
legge 15 maggio 1939, n. 821
|
23015
|
legge 15 maggio 1939, n. 822
|
23018
|
legge 15 maggio 1939, n. 833
|
23021
|
legge 15 maggio 1939, n. 853
|
23022
|
legge 15 maggio 1939, n. 854
|
23023
|
legge 15 maggio 1939, n. 932
|
23024
|
legge 15 maggio 1939, n. 953
|
23026
|
legge 15 maggio 1939, n. 984
|
23108
|
legge 6 giugno 1939, n. 1046
|
23109
|
legge 6 giugno 1939, n. 1047
|
23113
|
legge 6 giugno 1939, n. 1137
|
23114
|
legge 6 giugno 1939, n. 1143
|
23180
|
legge 6 luglio 1939, n. 1066
|
23183
|
legge 6 luglio 1939, n. 1214
|
23222
|
legge 13 luglio 1939, n. 1330
|
23223
|
legge 13 luglio 1939, n. 1335
|
23376
|
legge 30 novembre 1939, n. 2036
|
23377
|
legge 30 novembre 1939, n. 2037
|
23381
|
legge 30 novembre 1939, n. 2113
|
23382
|
legge 30 novembre 1939, n. 2122
|
23383
|
legge 30 novembre 1939, n. 2124
|
23385
|
legge 30 novembre 1939, n. 2137
|
23386
|
legge 30 novembre 1939, n. 2178
|
23487
|
legge 20 marzo 1940, n. 447
|
23520
|
legge 29 marzo 1940, n. 446
|
23523
|
legge 29 marzo 1940, n. 466
|
23526
|
legge 29 marzo 1940, n. 1104
|
23632
|
legge 16 maggio 1940, n. 636
|
23670
|
legge 23 maggio 1940, n. 755
|
23671
|
legge 23 maggio 1940, n. 786
|
23673
|
legge 23 maggio 1940, n. 861
|
23703
|
legge 30 maggio 1940, n. 835
|
23757
|
legge 14 giugno 1940, n. 1024
|
23785
|
legge 21 giugno 1940, n. 1052
|
23788
|
legge 21 giugno 1940, n. 1147
|
23858
|
legge 6 luglio 1940, n. 1168
|
23907
|
legge 13 agosto 1940, n. 1348
|
24013
|
legge 21 ottobre 1940, n. 1520
|
24066
|
legge 25 novembre 1940, n. 2007
|
24111
|
legge 13 gennaio 1941, n. 19
|
24199
|
legge 24 febbraio 1941, n. 189
|
24333
|
legge 27 giugno 1941, n. 915
|
24334
|
legge 27 giugno 1941, n. 916
|
24384
|
legge 11 luglio 1941, n. 928
|
24427
|
legge 25 luglio 1941, n. 938
|
24544
|
legge 20 novembre 1941, n. 1433
|
24545
|
legge 20 novembre 1941, n. 1485
|
24546
|
legge 20 novembre 1941, n. 1489
|
24693
|
legge 26 gennaio 1942, n. 57
|
24810
|
legge 30 marzo 1942, n. 437
|
24811
|
legge 30 marzo 1942, n. 438
|
24853
|
legge 7 maggio 1942, n. 853
|
24948
|
legge 21 giugno 1942, n. 891
|
24949
|
legge 21 giugno 1942, n. 892
|
24951
|
legge 21 giugno 1942, n. 900
|
24953
|
legge 21 giugno 1942, n. 955
|
24954
|
legge 21 giugno 1942, n. 1064
|
25023
|
legge 24 luglio 1942, n. 1116
|
25024
|
legge 24 luglio 1942, n. 1117
|
25107
|
legge 18 ottobre 1942, n. 1329
|
25113
|
legge 18 ottobre 1942, n. 1344
|
25133
|
legge 24 ottobre 1942, n. 1448
|
25197
|
legge 7 dicembre 1942, n. 1855
|
25235
|
legge 24 dicembre 1942, n. 1818
|
25393
|
legge 19 aprile 1943, n. 487
|
26361
|
decreto legislativo luogotenenziale
1º febbraio 1946, n. 21
|
26434
|
decreto legislativo luogotenenziale 6
marzo 1946, n. 296
|
27456
|
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 febbraio 1947, n. 304
|
27765
|
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 6 maggio 1947, n. 663
|
28278
|
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 11 settembre 1947, n. 1253
|
28409
|
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 settembre 1947, n. 1327
|
28413
|
legge 29 settembre 1947, n. 1655
|
28470
|
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1320
|
28600
|
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455
|
28653
|
legge 13 novembre 1947, n. 1422
|
28654
|
legge 13 novembre 1947, n. 1452
|
28695
|
legge 27 novembre 1947, n. 1442
|
28696
|
legge 27 novembre 1947, n. 1491
|
28764
|
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1769
|
28775
|
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609
|
28776
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1443
|
28780
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1621
|
28785
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1657
|
28786
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1663
|
28787
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1672
|
28788
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1682
|
28789
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1728
|
28790
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1757
|
28791
|
legge 16 dicembre 1947, n. 1763
|
28847
|
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752
|