| Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013 - In vigore l'obbligo di pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi, previsto dalla norma sulle "date uniche" che fissa in due soli giorni l'anno ( 1° luglio e 1° gennaio , salvo particolari esigenze di celerità amministrativa) l'entrata in vigore delle disposizione normative e regolamentari e degli atti amministrativi a carattere generale
I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. | 05/10/2023 | 05/10/2023 | |